Come entra la legge contro il traffico di organi nel perimetro del decreto legislativo 231/2001?
Proviamo a seguire i passaggi e a valutare la rilevanza di questa innovazione per l’ordinamento penale.
La legge 236/2016 (efficace a partire dal 07 gennaio 2017) all’articolo 1 ha inserito nel codice penale il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis). Il reato prevede che «chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente» viene punito con la reclusione da 3 a 12 anni e con una multa da 50.000 a 300.000 euro. Qualora l’autore del reato sia una persona che esercita la professione sanitaria viene applicata la pena accessoria dell’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.
È inoltre prevista la reclusione da 3 a 7 anni e una multa da 50.000 a 300.000 euro nei confronti di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati al traffico di organi, pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi.
L’articolo 2 della legge 236/2016 estende alla nuova fattispecie di reato (e alle fattispecie già vigenti in ordine al traffico d’organi di persone defunte) la disciplina dell’associazione per delinquere, prevista dall’articolo 416 codice penale, disponendo un’aggravante quando l’associazione sia finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente previsti all’articolo 601-bis del codice penale, di traffico di organi provenienti da cadaveri (articolo 22, commi 3 e 4, della legge 91/1999) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (art. 22-bis, comma 1, della legge 91/1999).
Così, nell’ambito del decreto legislativo 231/2001, il nuovo reato previsto dall’articolo 601-bis assume rilevanza nel momento in cui si applica la disciplina dell’articolo 416, comma 6 del codice penale “Associazione per delinquere” all’art. 24-ter del decreto legislativo 231 ”delitti di criminalità organizzata” e prevede a carico dell’organizzazione responsabile una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote e sanzioni interdittive non inferiori a un anno.
Il legislatore pertanto anziché ricomprendere il reato nell’articolo 25-quinquies “delitti contro la personalità individuale”, ponendolo nell’articolo 24-ter punisce la realizzazione di una situazione (l’associazione a delinquere con lo scopo di trafficare in organi) che lo Stato contrasta affinché non si realizzi in alcun modo.
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