Il d.lgs. 38/2017 riforma il reato di corruzione tra privati, entra in vigore il 14 aprile 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30/03/2017) e inserisce nell’ordinamento le modifiche indicate dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio europeo (22 luglio 2003).
Il provvedimento riforma l’articolo 2635 del codice civile, introduce l’art. 2635-bis “Istigazione alla corruzione tra privati” e infine interviene sull’art. 25-ter del d. lgs 231/2001.
Il primo comma dell’art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati”, viene così modificato: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo»;
Il terzo comma viene sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.».
Al sesto comma le parole: «utilità date o promesse» sono sostituite da: «utilità date, promesse o offerte».
Vecchio Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) | Nuovo Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) |
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 6. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse. |
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 6. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. |
Diversi gli elementi di novità che vanno colti a partire dalle innovazioni di questo articolo:
Il nuovo articolo 2635-bis c.c. intitolato “Istigazione alla corruzione tra privati”, introduce una punizione nei confronti di chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all’interno di società private.
«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sè o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.»
In questo caso l’elemento di novità è riferito alla volontà del legislatore di contrastare e punire anche forme indirette di innesco di fenomeni corruttivi: l’istigazione alla corruzione, anche per interposta persona identifica condotte concrete (e purtroppo diffuse) che vorrebbero mascherare e sminuire la sostanza del reato. In effetti la corruzione e l’istigazione sono fenomeni diffusi e persistenti nel tessuto economico italiano (dati aggiornati ci vengono forniti dal Rapporto annuale 2016 della Guardia di Finanza).
Infine viene modificato l’art. 25-ter d.lgs 231/2001 al comma 1 lettera s-bis) inserendo la seguente previsione: “per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.”
Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 | Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 in vigore dal 14 aprile 2017 |
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati,nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote | s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dal l’articolo 9, comma 2.» |
Dalla lettura delle modifiche apportate, il legislatore ha inteso sommare alle sanzioni pecuniarie quelle interdittive. Anche questa scelta ci sembra muova nella direzione di confermare il contrasto alla corruzione come fenomeno che altera il funzionamento del mercato ed ha effetti sulle condizioni di convivenza sociale.
Non mancano tuttavia critiche a questa scelta del Legislatore, critiche che mettono in luce il rischio di un eccesso normativo per effetto di un recepimento pedissequo delle indicazioni dell’Unione Europea.
La riforma della corruzione tra privati
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Modifiche alla disciplina della corruzione tra privati
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