In vista del convegno sull’amministrazione di sostegno – che si terrà a Lecco sabato 17 novembre 2012 – pubblico una scheda sui riferimenti normativi.
L’amministrazione di sostegno è un istituto di tutela giuridica importante e delicato. Il Tribunale designa una figura di sostegno per dare supporto a persone che si trovano o entrano in condizioni di fragilità. L’obiettivo è garantire aiuto (questo è ciò che conta) a persone che perdono o non hanno sufficiente autonomia di vita (e questo è davvero delicato) senza ledere la libertà, o almeno contenendo l’invadenza.
La legge 6/2004 ha introdotto nel codice civile l’istituto dell’amministrazione di sostegno, identificando una specifica figura che, nominata dal tribunale, ha il compito di tutelare le persone che perdono in parte o del tutto la loro autonomia.
L’amministratore/trice di sostegno può essere un genitore, un parente, un conoscente, un volontario, un avvocato, un amministratore pubblico, che – sulla base di un progetto individualizzato – viene incaricato di accompagnare, assistere, rappresentare la persona (beneficiario) che ha perso l’autonomia personale.
L’amministratore/trice di sostegno deve intervenire prestando attenzione a non limitare la libertà e capacità delle persone che affianca (art.1 legge 6/2004). E le persone che beneficiano di una amministrazione di sostegno conservano la loro capacità di agire, nei vincoli definiti dal decreto del giudice tutelare (art. 409 del codice civile).
Prima della legge 6/2004 l’ordinamento giuridico consentiva solamente il ricorso agli istituti della interdizione o della inabilitazione, decisamente invadenti e limitanti la libertà individuale.
Con la legge 6/2004 è stata istituita la nuova figura dell’amministratore/trice di sostegno con il compito di
“tutelare, con la minore limitazione possibiledella capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento della vitaquotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1, legge 6/2004).
L’amministratore/trice di sostegno viene incaricato formalmente dal giudice tutelare di accompagnare, assistere e proteggere persone
“che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” (art. 3, legge 6/2004).
La domanda per la nomina dell’amministratore/trice di sostegno, può essere presentata in tribunale dal beneficiario/a stesso, dal coniuge o da una persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado o da affini entro il secondo grado, dal tutore o dal curatore, da operatori di servizi socio-sanitari o dal pubblico ministero. L’amministratore/trice di sostegno è nominato con uno specifico decreto dal giudice che deve tenere conto esclusivamente della tutela e degli interessi del beneficiario.
L’amministratore/trice di sostegno amministra i beni del beneficiario, prende decisioni nell’ambito dei vincoli stabiliti dal progetto individualizzato, o affianca il beneficiario che si trova nell’impossibilità di prendersi cura di sé o dei propri interessi in modo adeguato. L’amministratore/trice deve attenersi alle indicazioni specificate nel decreto di nomina, ad esempio:
E ogni anno l’amministratore/trice di sostegno deve fornire al giudice tutelare un rendiconto delle attività svolte.
L’amministratore/trice di sostegno può agire in nome e per conto del beneficiario, supportandolo nelle scelte, tenendo conto dei suoi desideri, delle sue aspirazioni e delle sue possibilità, operando sulla base di un vincolo di fiducia che lo lega al beneficiario stesso. E sulla base di questi vincoli l’amministratore/trice di sostegno deve comprendere le attese, le esigenze, e le possibilità del beneficiario; deve evitare scelte che possono rivelarsi dannose per il beneficiario/a; deve informare e confrontarsi con il beneficiario/a sulle decisioni da prendere, e in caso di disaccordo informare il giudice; mantenere un rapporto di collaborazione con i servizi sociali coinvolti. Deve, in sintesi, agire con la massima cura e il massimo rispetto nei confronti del beneficiario.
Se è un familiare, non ci sono limiti di durata del suo incarico. Se non è un familiare, la durata del suo incarico può essere precisata nel decreto di nomina e comunque non c’è obbligo di prosecuzione oltre i dieci anni. In caso di amministrazioni gravose, l’amministratore/trice di sostegno può essere esonerato dall’incarico, anche su sua richiesta, e sostituito con altro amministratore/trice. Può essere rimosso o sospeso dall’ufficio se negligente o inadeguato nell’adempiere i compiti assegnati, o abbia abusato dei suoi poteri. La legge non prevede un compenso economico per le prestazioni svolte dall’Amministratore di Sostegno. Tuttavia l’amministratore/trice di sostegno può rivolgersi al giudice tutelare per chiedere la liquidazione di indennità equa, cioè proporzionata all’impegno e alle risorse disponibili, nel caso in cui l’amministrazione per gestioni di patrimoni di una certa entità o presenti particolare complessità.
Ringrazio anch’io per le utili informazioni, sintetiche, precise ma esaustive. Potranno sempre servire nella nostra vita o dei nostri cari.
Floriana
Grazie per queste informazioni sintetiche ed esplicative. Finalmente ho trovato le informazioni che cercavo.
Grazie mille per le utili informazioni, sintetiche, precise ma esaustive.
Ringrazio pubblicamente,
l’autore del post, Graziano Maino per le informazioni dettagliate su un argomento così delicato.
Prima o poi, tutti ci dovremmo confrontare con persone in difficoltà o non autosufficienti, anche
se non riguardano necessariamente la propria sfera famigliare
E’ bene, averne parlato in questo autentico spazio di una tematica invisibile,anche con alcuni riferimenti legislativi al riguardo in quanto facilitano l’accesso a delle informazioni poco note se non addirittura sconosciute per molti.
Pietro Panebianco