Mainograz

Pensieri, esplorazioni, ipotesi. Un confine incerto tra personale e professionale.

Amministrazione di sostegno: una breve scheda sulla legge 6/2004

In vista del convegno sull’amministrazione di sostegno – che si terrà a Lecco sabato 17 novembre 2012 – pubblico una scheda sui riferimenti normativi.

Amministrazione di sostegno: elementi essenziali.

L’amministrazione di sostegno è un istituto di tutela giuridica importante e delicato. Il Tribunale designa una figura di sostegno per dare supporto a persone che si trovano o entrano in condizioni di fragilità. L’obiettivo è garantire aiuto (questo è ciò che conta) a persone che perdono o non hanno sufficiente autonomia di vita (e questo è davvero delicato) senza ledere la libertà, o almeno contenendo l’invadenza.
La legge 6/2004 ha introdotto nel codice civile l’istituto dell’amministrazione di sostegno, identificando una specifica figura che, nominata dal tribunale, ha il compito di tutelare le persone che perdono in parte o del tutto la loro autonomia.
L’amministratore/trice di sostegno può essere un genitore, un parente, un conoscente, un volontario, un avvocato, un amministratore pubblico, che – sulla base di un progetto individualizzato – viene incaricato di accompagnare, assistere, rappresentare la persona (beneficiario) che ha perso l’autonomia personale.
L’amministratore/trice di sostegno deve intervenire prestando attenzione a non limitare la libertà e capacità delle persone che affianca (art.1 legge 6/2004). E le persone che beneficiano di una amministrazione di sostegno conservano la loro capacità di agire, nei vincoli definiti dal decreto del giudice tutelare (art. 409 del codice civile).
Prima della legge 6/2004 l’ordinamento giuridico consentiva solamente il ricorso agli istituti della interdizione o della inabilitazione, decisamente invadenti e limitanti la libertà individuale.

La legge 6/2004 sull’istituto dell’amministrazione di sostegno: qualche elemento in più

Con la legge 6/2004 è stata istituita la nuova figura dell’amministratore/trice di sostegno con il compito di

tutelare, con la minore limitazione possibiledella capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento della vitaquotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1, legge 6/2004).

L’amministratore/trice di sostegno viene incaricato formalmente dal giudice tutelare di accompagnare, assistere e proteggere persone

che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” (art. 3, legge 6/2004).

La domanda per la nomina dell’amministratore/trice di sostegno, può essere presentata in tribunale dal beneficiario/a stesso, dal coniuge o da una persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado o da affini entro il secondo grado, dal tutore o dal curatore, da operatori di servizi socio-sanitari o dal pubblico ministero. L’amministratore/trice di sostegno è nominato con uno specifico decreto dal giudice che deve tenere conto esclusivamente della tutela e degli interessi del beneficiario.
L’amministratore/trice di sostegno amministra i beni del beneficiario, prende decisioni nell’ambito dei vincoli stabiliti dal progetto individualizzato, o affianca il beneficiario che si trova nell’impossibilità di prendersi cura di sé o dei propri interessi in modo adeguato. L’amministratore/trice deve attenersi alle indicazioni specificate nel decreto di nomina, ad esempio:

  • la cura del beneficiario/a,
  • il sostegno nella gestione di attività ordinarie,
  • la scelta e gestione di collaboratori familiari,
  • la scelta dell’ingresso in una struttura residenziale,
  • il consenso informato,
  • la gestione del patrimonio e dei risparmi del beneficiario,
  • la riscossione della pensione,
  • il pagamento di affitto, tasse e bollette.

E ogni anno l’amministratore/trice di sostegno deve fornire al giudice tutelare un rendiconto delle attività svolte.

L’amministratore/trice di sostegno può agire in nome e per conto del beneficiario, supportandolo nelle scelte, tenendo conto dei suoi desideri, delle sue aspirazioni e delle sue possibilità, operando sulla base di un vincolo di fiducia che lo lega al beneficiario stesso. E sulla base di questi vincoli l’amministratore/trice di sostegno deve comprendere le attese, le esigenze, e le possibilità del beneficiario; deve evitare scelte che possono rivelarsi dannose per il beneficiario/a; deve informare e confrontarsi con il beneficiario/a sulle decisioni da prendere, e in caso di disaccordo informare il giudice; mantenere un rapporto di collaborazione con i servizi sociali coinvolti. Deve, in sintesi, agire con la massima cura e il massimo rispetto nei confronti del beneficiario.
Se è un familiare, non ci sono limiti di durata del suo incarico. Se non è un familiare, la durata del suo incarico può essere precisata nel decreto di nomina e comunque non c’è obbligo di prosecuzione oltre i dieci anni. In caso di amministrazioni gravose, l’amministratore/trice di sostegno può essere esonerato dall’incarico, anche su sua richiesta, e sostituito con altro amministratore/trice. Può essere rimosso o sospeso dall’ufficio se negligente o inadeguato nell’adempiere i compiti assegnati, o abbia abusato dei suoi poteri. La legge non prevede un compenso economico per le prestazioni svolte dall’Amministratore di Sostegno. Tuttavia l’amministratore/trice di sostegno può rivolgersi al giudice tutelare per chiedere la liquidazione di indennità equa, cioè proporzionata all’impegno e alle risorse disponibili, nel caso in cui l’amministrazione per gestioni di patrimoni di una certa entità o presenti particolare complessità.

I principi innovativi della legge sull’amministratore di sostegno

  • Attenzione alla persona e non solo alla tutela del suo patrimonio. La nomina dell’amministratore di sostegno viene effettuata con riguardo esclusivo alla cura e agli interessi del beneficiario. L’amministratore/trice di sostegno, nello svolgere il proprio mandato, deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
  • Attenzione all’autonomia del beneficiario. A differenza degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno non determina per il beneficiario lo status di incapace. Il beneficiario/a non può compiere gli atti affidati dal decreto di nomina alla responsabilità propria dell’amministratore/trice di sostegno, tuttavia mantiene piena capacità riguardo agli atti per i quali non sono previste limitazioni specifiche e per quelli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
  • Personalizzazione dell’intervento di sostegno. Il progetto affidato alla responsabilità dell’amministratore/trice di sostegno individua priorità volte a rispondere alle esigenze del beneficiario. Al giudice tutelare è chiesto di valutare le capacità residue del beneficiario/a e di individuare le soluzioni che contemperino la tutela della persona fragile con la minore limitazione possibile della sua autonomia. Per questo la legge punta ad assicurare una tendenziale rapidità nell’attivazione del sostegno.
  • Estensione degli ambiti di applicazione. L’amministrazione di sostegno, a differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, si rivolge a persone che affrontano condizioni di fragilità molto diverse: persone anziane, persone con disabilità, persone con disagio psichico e persone in condizioni di dipendenza, persone gravemente ammalate.
  • Valorizzazione del ruolo dei volontari. La prevede che possa essere nominata una figura idonea a sostenere la per la persona fragile: non necessariamente parente o professionista, ma anche un volontario o il legale rappresentante di un’associazione (che poi può delegare altri a compiere le attività richieste). Il ruolo del volontariato viene dunque riconosciuto sotto il profilo strettamente giuridico.
  • Promozione di una rete di supporto al beneficiario. La legge mira a favorire la collaborazione tra i soggetti vicini al beneficiario/a: operatori sanitari, operatori sociali, familiari, professionisti, giudice tutelare. Nella legge infatti si prevede che i responsabili dei servizi sociali e sanitari impegnati nella cura e nell’assistenza della persona possano presentare la richiesta di amministrazione di sostegno.

4 comments on “Amministrazione di sostegno: una breve scheda sulla legge 6/2004

  1. floriana
    12 March 2015

    Floriana

    • floriana
      12 March 2015

      Grazie per queste informazioni sintetiche ed esplicative. Finalmente ho trovato le informazioni che cercavo.

  2. Claudia
    16 November 2014

    Grazie mille per le utili informazioni, sintetiche, precise ma esaustive.

  3. pietro
    13 November 2012

    Ringrazio pubblicamente,
    l’autore del post, Graziano Maino per le informazioni dettagliate su un argomento così delicato.
    Prima o poi, tutti ci dovremmo confrontare con persone in difficoltà o non autosufficienti, anche
    se non riguardano necessariamente la propria sfera famigliare
    E’ bene, averne parlato in questo autentico spazio di una tematica invisibile,anche con alcuni riferimenti legislativi al riguardo in quanto facilitano l’accesso a delle informazioni poco note se non addirittura sconosciute per molti.
    Pietro Panebianco

Dai, lascia un commento ;-)

Responsabilità 231/2001. Una sfida per la cooperazione sociale

La fatica di scrivere (ebook a 0,99)

Writing Social Lab 2.0 (free ebook)

Le scritture di restituzione (ebook a 1,99)

Formare alla responsabilità sociale (free ebook)

Avvicendamenti (in libreria)

La carta dei servizi (in libreria)

Archives

Mainograz

Mainograz non raccoglie cookies di profilazione

Mainograz è il blog professionale di Graziano Maino, consulente di organizzazioni e network, professionista indipendente (legge 4/2013).

Scopo di questo blog è esprimere il mio punto di vista su questioni che reputo interessanti e discuterne con chi ha piacere di farlo.

Non raccolgo informazioni di profilazione sulle persone che visitano il blog Mainograz.

Tutte le statistiche sulla fruizione del blog Mainograz (ad esempio sulle pagine visitate e sugli argomenti ricercati) mi vengono fornite in forma anonima e aggregata da Wordpress.com.

Anche i commenti possono essere espressi senza dichiarare la propria identità. Mi riservo solo di verificare il contenuto del primo commento, che se accolto, consente poi di commentare liberamente.

Visitors

  • 536,281 visite da dicembre 2009