Questo post nasce dall’esame di una situazione concreta. Le considerazioni espresse costituiscono una valutazione aperta a ulteriori approfondimenti. Le indicazioni hanno valore generale, ma possono costituire un presidio organizzativo per quelle cooperative sociali che gestiscono servizi educativi e scolastici, e hanno adottato un Modello 231 estensivo.
In un nido, una mamma (in fase di separazione dal marito) vorrebbe revocare la delega (di quelle a firma congiunta mamma e papà) per il ritiro del figlio, intestata allo zio paterno. Lo ha comunicato a voce e le educatrici non sanno come comportarsi: devono farsi dare una dichiarazione scritta o possono accettare la richiesta verbale della mamma e si devono rifiutare di consegnare il bambino allo zio?
Le norme di riferimento, riguardanti la responsabilità genitoriale, (articoli 316 e seguenti del Codice Civile) affermano che tale responsabilità è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e ciascuno dei due può compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione. Ogni genitore, indipendentemente dall’altro, può quindi delegare soggetti terzi al ritiro del bambino da scuola; il genitore contrario alla delega avrà il diritto di rivolgersi all’autorità competente opponendosi alla delega stessa.
Con la legge 54/2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” viene introdotto nell’ordinamento italiano il principio della bigenitorialità inteso come diritto del minore alla presenza sia della figura materna sia di quella paterna, e come riconoscimento a entrambi i genitori di pari dignità e responsabilità nei confronti dei figli.
In caso di separazione viene quindi privilegiato l’affidamento condiviso lasciando la potestà genitoriale ad entrambi i genitori, pertanto le decisioni sui figli in materia di istruzione, educazione e salute dovranno essere prese in comune dai genitori, mentre in caso di disaccordo la decisione sarà assunta dal giudice.
Nella separazione o nel divorzio, i provvedimenti emanati dal Giudice a volte possono chiarire come i genitori concordano di gestire il momento di uscita dalla scuola del figlio. Sarebbe quindi opportuno farsi consegnare una copia del provvedimento emanato dal giudice dal quale si potranno ricavare informazioni circa la tipologia dell’affidamento del minore (congiunto a entrambi i genitori o esclusivo a un solo genitore) e le modalità del diritto-dovere di visita dei genitori. Tuttavia non sempre i tempi e la gestione del minore sono stabiliti in maniera puntuale con riferimento all’uscita da scuola.
È possibile affermare che nel caso di affido condiviso il genitore non convivente non necessiterà della delega dell’altro per prendere il proprio figlio da scuola, anche se sarebbe auspicabile informare in anticipo gli insegnanti su quale dei genitori ritirerà il bambino. Inoltre proprio perché l’affido è condiviso, ogni genitore potrà delegare autonomamente soggetti terzi al ritiro del figlio, restando sempre impregiudicato il diritto dell’altro genitore di rivolgersi all’autorità competente per opporsi a tale delega.
Nel caso in cui il provvedimento specifichi i giorni in cui il bambino può essere prelevato da scuola (ad esempio: “il figlio starà con il padre dal venerdì all’uscita della scuola sino alla domenica sera”), ciascun genitore, per i giorni di propria competenza, potrà delegare autonomamente una terza persona al ritiro del bambino. Tale diritto non potrà essere compresso né dalla scuola né dall’altro genitore, ma solo dall’autorità competente quindi, anche in questo caso, se l’altro genitore è contrario alla delega dovrà rivolgersi all’autorità competente.
In caso di affidamento esclusivo a un genitore, salvo diversa indicazione presente nell’atto di separazione o divorzio, il genitore affidatario potrà autonomamente decidere chi andrà a prendere il bambino a scuola, delegando autonomamente una terza persona, sempre fatto salvo il diritto dell’altro genitore ad opporsi a tale delega avanti l’autorità competente.
La delega per il ritiro del bambino da scuola dovrà avere alcune caratteristiche:
Fatto salvo quanto sopra detto, cioè che ogni genitore indipendentemente dall’altro può delegare un terzo al ritiro del bambino, al fine di evitare spiacevoli conseguenze dovute a genitori particolarmente litigiosi, sarebbe preferibile che la scuola facesse firmare la delega ad entrambi i genitori.
Se un genitore dovesse “ritirare” la propria delega lo dovrà fare in forma scritta e di ciò dovrà essere prontamente avvisato l’altro genitore.
Nel caso specifico i genitori del bambino sono “in fase di separazione” cioè non sono ancora separati e si trovano, da quanto si evince nella richiesta di parere, in un momento di forte conflittualità, pertanto consiglierei di dire alla mamma che la revoca della delega deve essere presentata per iscritto, non potendosi accettare revoche orali.
Convocherei nel giro di brevissimo tempo entrambi i genitori (potranno essere avvisati telefonicamente e contemporaneamente potrà essere inviata una lettera a entrambi) nella riunione spiegherei che a causa della mancanza di una volontà concorde dei genitori, il bambino non potrà più essere consegnato allo zio.
Farei altresì presente ai genitori che nel caso in cui il loro conflitto provochi disagi al bambino e alla scuola, la struttura si troverà nelle condizioni di dover fare una segnalazione ai Servizi Sociali.
La scuola infatti ha la responsabilità del minore e ha il dovere, in caso di situazioni poco chiare o che possano pregiudicare il bambino, di non rilasciare il minore e, in casi estremi, di chiamare i carabinieri.
Ritengo infine opportuno, in via prudenziale, al momento dell’iscrizione di un bambino alla scuola, far sottoscrivere a entrambi i genitori deleghe a firma congiunta.
Il Ministero dell’Istruzione, con l’intento di «incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non allocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli» fornisce delle indicazioni operative che chiariscono cosa è necessario fare nel caso in cui sia impossibile ottenere il consenso scritto di entrambi i genitori: nota MIUR n. 5336 del 2 settembre 2015, Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006: “Si suggerisce che laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Tale dichiarazione libera la scuola da eventuali responsabilità derivanti da dichiarazioni del genitore non corrispondenti a verità, infatti se quanto dichiarato non rispondesse al vero, nei confronti del dichiarante scatteranno le sanzioni amministrative e penali connesse alla dichiarazione falsa.
Con riferimento a quanto sopra, nell’ordinanza del 23 marzo 2016 del Tribunale di Milano il Giudice Giuseppe Buffone si è espresso rispetto alle controversie che possono insorgere tra genitori estremamente litigiosi, i quali si rivolgono al Tribunale per litigi riguardanti la responsabilità genitoriale ma che in realtà sono puramente strumentali rispetto allo scontro moglie-marito.
In tale disposizione del Giudice distingue motivi di “macro-conflittualità”, che riguardano gli affari essenziali del minore cioè istruzione, educazione, salute, residenza abituale, dai motivi di “micro conflittualità”, per esempio “il taglio dei capelli del minore”, “la possibilità per un genitore di delegare un parente per prelevare il figlio da scuola”, “l’acquisto di un tipo di vestito piuttosto che un altro” e/o la “specificazione estremamente dettagliata in ordine ai tempi di frequentazione del minore”.
Nell’ordinanza il Giudice scoraggia i litigi strumentali tra moglie-marito con l’intento di proteggere il bambino dalle conseguenze dannose della lite.
Il Giudice si esprime in questo senso: “La richiesta ex art. 709-ter c.p.c. (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) che non abbia ad oggetto affari essenziali per il minore è inammissibile per difetto d’azione. L’inammissibilità dell’istanza non pregiudica il minore. Al cospetto di una conflittualità patologica che travolge finanche aspetti per i quali non è dato ricorso al giudice, il tribunale, attestata la inidoneità di padre e madre a svolgere il ruolo genitoriale, deve apporre limiti ex art. 333 c.c. alla loro responsabilità genitoriale, delegando il Comune di residenza per svolgere le funzioni di rappresentanza del fanciullo in loro vece; in caso di micro-conflittualità, ciascuno dei genitori, ben può rivolgersi in tal modo all’ente affidatario che può indirizzare i coniugi verso uno dei servizi loro messi a disposizione (mediazione familiare, sostegno psicologico, supporto terapeutico, etc.).”
Avv. Maria Giovanna Salaris
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