Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni è stato introdotto nelle amministrazioni pubbliche dall’articolo 21 della legge 183/2010.
I Comitati unici di garanzia sostituiscono i Comitati per le pari opportunità ed i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, unificando le loro competenze in un unico organismo anche per evitare il rischio di sovrapposizioni e interferenze. I Cug sono chiamati a lavorare in continuità con le linee progettuali degli organismi preesistenti nell’ambito di programmi finanziabili che sviluppino azioni positive (senza nuovi e maggiori oneri).
Nel marzo 2011, il ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione ed il ministro per le Pari opportunità, con una Direttiva specifica hanno definito i criteri di composizione e le linee guida di funzionamento dei Comitati unici di garanzia.
Il Comitato unico di garanzia è un organismo paritetico, composto da rappresentati designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nella specifica amministrazione e dallo stesso numero di rappresentanti dell’amministrazione, assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi e di personale dirigente e non dirigente. All’amministrazione spetta il compito di designare la figure che presiede il Comitato unico di garanzia. I/le componenti dei Cug restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
Il Comitato unico di garanzia deve contribuire a:
Insomma il lavoro deve essere rispettato, le condizioni di lavoro curate, la professionalità promossa affinché le organizzazioni pubbliche offrano servizi di qualità in grado di rispondere alle esigenze e ai problemi dei/le cittadini/e.
L’ha ribloggato su Conciliazione pluralee ha commentato:
Quali strumenti per i Comitati unici di garanzia? Come rendere efficaci organismi che hanno il compito di migliorare le condizioni di lavoro nelle amministrazioni pubbliche?