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Il decreto legislativo 231/2001 si applica alle imprese individuali?

 2014-03-21 07.13.18

La questione dell’applicabilità della disciplina del D.Lgs 231/01 alle imprese individuali è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale che vale la pena riprendere al fine di chiarire la posizione attuale a cui si è giunti. Ne diamo conto in questo ebook perché per molte cooperative sociali le imprese individuali sono soggetti con i quali si sviluppano interazioni commerciali significative, sia di collaborazione che competitive. In alcuni casi è stata posta la questione se una corretta concorrenza esigesse che anche le imprese individuali fossero tenute al rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 231/2001.

Imprese e imprese individuali

Il decreto legislativo 231/2001 introduce nell’ordinamento italiano la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. All’art. 1, nell’elencare i soggetti ai quali tale disciplina deve essere applicata, non nomina l’impresa individuale. Questo “vuoto” normativo ha dato adito a diverse interpretazioni giurisprudenziali, alcune che ritengono – per le sostanziali differenze presenti tra impresa individuale e enti collettivi – l’inammissibilità dell’impresa individuale nel novero dei soggetti ai quali è applicabile il decreto legislativo 231/2001; altre che, invece, lo ritengono applicabile anche alle imprese individuali.

A proposito dell’impresa individuale

Va detto che l’impresa individuale, per le minori formalità richieste per la sua costituzione e per la sua gestione semplificata, rappresenta una delle forme più elementari di esercizio dell’attività economica, a tale “agilità” amministrativa si contrappone il fatto che l’imprenditore persona fisica e l’ente sono, nell’impresa individuale “una cosa sola” tanto che l’imprenditore risponde dei debiti sociali con tutti i suoi beni. In sostanza si può dire che non vi sia uno “schermo” societario che distingue i due soggetti impresa e imprenditore.

Le minori formalità e la presunta agilità operative hanno fatto sì che l’impresa individuale sia stata vista come una forma giuridica “interessante” per chi intende compiere operazioni illecite, da qui la domanda si applica o no all’impresa individuale il decreto legislativo. 231/2001. Nei primi anni di applicazione della norma, la questione era stata risolta dalla giurisprudenza di Cassazione che aveva ribadito il concetto dell’esclusione dell’applicabilità del decreto legislativo 231/2001 alle imprese individuali.

Una prima interpretazione

La Cassazione Penale, sez.VI, con sentenza del 22 aprile 2004 n. 18941 aveva esplicitato che la disciplina della responsabilità amministrativa da reato, di cui al decreto legislativo 231/2001, non poteva essere estesa alle imprese individuali. La Suprema Corte, infatti, aveva principalmente evidenziato che l’esistenza della responsabilità amministrativa come indicata nel decreto legislativo 231/2001 aveva senso dal momento in cui vi fosse uno “schermo giuridico” fra l’autore del reato e il soggetto giuridico (ente, società) responsabile dell’illecito amministrativo che si è avvantaggiato dal reato commesso. Sosteneva quindi la Cassazione che tale “schermo giuridico” non esiste nell’impresa individuale nella quale impresa e imprenditore sono “una sola cosa”. Nell’impresa individuale infatti vi è coincidenza tra il soggetto fisico – l’imprenditore –, destinatario della disciplina penale gravato da una autonoma misura penale e il soggetto giuridico – impresa – anch’essa gravata dalla sanzione penale richiamata dal decreto legislativo 231/2001. In sostanza se si considerasse applicabile all’impresa individuale il decreto legislativo 231/2001, la stessa “sfera giuridica” (imprenditore e impresa individuale che sono una cosa sola) verrebbe punita due volte per il medesimo fatto, venendosi a violare così il principio del “ne bis in idem” (principio giuridico secondo il quale il Giudice non può esprimersi due volte per la medesima controversia).

La Corte di Cassazione giustifica quindi il trattamento diversificato tra impresa individuale ed ente collettivo sia per il fatto che si tratta di soggetti giuridici che presentano notevoli elementi di diversità, nonché per il generale divieto di analogia dei trattamenti peggiorativi (il divieto di operare in malam partem, cioè a sfavore), conseguenza del disposto di cui all’art. 25, co. 2, Cost. (Articolo 25 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [cfr. art.102]. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge (cfr. art. 13 c.2).

In estrema sintesi si può dunque affermare: ritenuto che la forma di responsabilità dell’ente come disciplinata dal decreto legislativo 231/2001 è in ogni caso aggiuntiva e non sostitutiva, rispetto a quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune, ne consegue la non applicabilità di tale decreto alle imprese individuali nelle quali non esiste distinzione tra persona fisica e impresa.

Un cambio di rotta?

Nel 2011 però la Corte di Cassazione Penale muta orientamento, e con sentenza del 20 aprile 2011 n. 15675 contraddice questa interpretazione:

Per arrivare alla decisione i Giudici si muovono dalla premessa che l’attività riconducibile all’impresa individuale è attività che fa capo a una persona fisica e non a una persona giuridica (intesa quale società di persone o di capitali), tuttavia non può negarsi che l’impresa individuale può essere assimilata ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività.

Secondo la Corte così come
“è indubbio che la disciplina dettata dal decreto legislativo 231/2001 sia senz’altro applicabile alle società a responsabilità limitata “unipersonali” […] “è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore ma che operano nell’interesse della stessa impresa individuale”.

Precisa, peraltro, la Corte che l’assenza nel testo del decreto di
“alcun cenno riguardante le imprese individuali”… “non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell’area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali – oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento – anche in termini di irragionevolezza del sistema”.

Di nuovo un cambio di rotta che richiede un chiarimento definitivo

Infine, nel 2012 la Corte di Cassazione è tornata sui suoi passi; la VI° Sezione penale con sentenza 16 maggio 2012, n. 30085 ha ribadito, per quanto in modo molto succinto e richiamando il precedente orientamento del 2004, l’inapplicabilità della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche alle imprese individuali in quanto riferita “ai soli soggetti collettivi”.

Il problema rimane quindi aperto, non resta che attendere un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite delle Cassazione che formuli una interpretazione unitaria con riferimento all’ambito soggettivo di applicabilità del decreto.

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Altezza 1metro e 65, capelli scuri con qualche "punto luce", occhi color sottobosco, vesto "stile moderno" (lo dice Giacomo che se ne intende), sono una mamma "spremuta di frutti esotici" (lo dice Giosuè e spero se ne intenda).

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