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Pensieri, esplorazioni, ipotesi. Un confine incerto tra personale e professionale.

Vacilla l’OdV (organismo tecnico di vigilanza) del 231?

Good news?

Esprimo qualche considerazione sulla notizia apparsa il 25 ottobre 2011 su Il Sole-24Ore e approfondita il 26 ottobre 2011 sempre su Il Sole-24Ore da Giovanni Negri che in un articolo discute vantaggi e svantaggi della proposta contenuta nella bozza di decreto per lo sviluppo.

Nel preparando decreto per lo sviluppo il Governo sarebbe orientato ad affidare i compiti di vigilanza sulla responsabilità organizzativa al collegio sindacale, azzerando l’obbligo di istituire un organismo dedicato con autonomi poteri di iniziativa e controllo (articolo 6, comma 1b del decreto legislativo 231/2001).

Vantaggi?

L’idea di attribuire le funzioni di controllo dell’OdV al Collegio sindacale avrebbe una duplice motivazione:

  • Verrebbero semplificate le attività di controllo esterno (alleggerimento burocratico) perché un unico organismo assommerebbe il compito di verificare sia gli adempimenti amministrativo-contabili sia il rispetto degli impegni per la responsabilità amministrativa e organizzativa.
  • Verrebbero ridotti i costi per effetto della semplificazione: meno organismi, meno presidenze, meno collegi, meno esperti… meno costi.

Il Sole-24Ore (il 25 ottobre 2011) esprime un sintetico giudizio positivo (7!) commentando che la decisione. Il giorno successivo l’approccio è più pacato e riflessivo (la notte porta consiglio anche all’organo della Confindustria): Giovanni Negri infatti presenta riflessioni più articolate e meno trancianti.

Il mio punto di vista…

La mia opinione è che:

  • Le semplificazioni, agognate da tutte le organizzazioni, hanno assolutamente senso quando non riducono la varietà di idee ma le ricompongono e le portano a valore (a questo proposito vale la pena considerare le riflessioni di Weick K. E e Sutcliffe K. M. nel volume Governare l’inatteso. Organizzazioni capaci di affrontare le crisi con successo, Cortina,  2010, contenute tra pag. 57 in basso e pag. 63 in alto sulla saggia e utile riluttanza a semplificare che le organizzazioni altamente affidabili promuovono).
  • A me pare che il Legislatore introducendo il decreto legislativo 231/2001 abbia considerato il controllo terzo come deterrente, stimolo e supporto.
  • La riduzione di spesa potrebbe derivare dalla negoziazione con il collegio sindacale di un intervento più esteso (ma con una responsabilità in più… accetteranno i componenti del collegio di ricevere lo stesso compenso?). Il risparmio potrebbe essere relativo, ma pur sempre un risparmio.
  • Qualcuno potrebbe obiettare che non è tanto un risparmio diretto (meno ‘esperti’ da pagare) quando un contenimento della proliferante neoburocrazia che tende ad investire le imprese: verranno risparmiate giornate in attività dispersive. A questa obiezione si può rispondere considerando che non si capisce per quale motivo un solo organo dovrebbe contenere la cura per impegni, processi e procedure volte ad assicurare comportamenti rispettosi delle normative.

L’impressione invece è che le deregolazioni nel campo delle responsabilità (ma non solo) lasciano ulteriore campo libero agli opportunisti e non spostano una virgola per le organizzazioni virtuose. Chissà se davvero l’attenuazione dei controlli è un moltiplicatore economico o, sul medio periodo, non rischia di rilevarsi un ulteriore punto di debolezza… (per Daniel Gros – in un articolo su lavoce.info dal titolo  “Perché l’Italia non cresce?” – la corruzione è un fattore ostacolante irrisolto).

Un organismo di vigilanza può fare molto per promuovere una governance multiprospettica se assume un ruolo rigoroso nel controllare, attento nel promuovere la responsabilità, propositivo nel mette in campo indicazioni utili per dirigenze che non vogliano cedere alle lusinghe dell’autoreferenzialità.

In ogni caso ha senso seguire gli sviluppi del dibattito, le scelte che verranno assunte e gli effetti che ne scaturiranno.

A proposito dell’organismo di vigilanza (OdV)

Propongo una breve scheda per introdurre l’OdV (ogni indicazioni che migliori la scheda, la renda più precisa e fruibile è assolutamente beneaccetta).

Composizione

L’OdV è un organo di controllo autonomo, con il compito di verificare il rispetto, il funzionamento e l’efficacia del sistema per la responsabilità organizzativa, di promuovere valutazioni e aggiornamenti del modello di prevenzione e gestione, la rispondenza e la diffusione del codice di comportamento.

L’OdV deve essere composto da persone con esperienze e competenze tali da assicurare collegialmente, il monitoraggio, il controllo, la valutazione per assicurare il pieno rispetto e i necessari miglioramenti dell’efficacia del sistema di responsabilità.

L’OdV viene costituito con delibera del CdA e viene incaricato per un periodo definito e il mandato è rinnovabile salvo che non siano intervenuti inadempienze . L’OdV dovrebbe (!?) essere un organismo distinto dal collegio sindacale per evitare sovrapposizioni o conflitti di interesse. I componenti o almeno la maggioranza di essi non dovrebbero avere altri rapporti di dipendenza o professionali con l’organizzazione.

Compiti e attività

All’OdV vengono assegnate diverse responsabilità:

  • Controllare il rispetto delle disposizioni contenute nel modello, delle indicazioni e dei divieti contenuti nel codice di condotta.
  • Segnalare con intenti preventivi, all’organo di governo e al collegio sindacale comportamenti che possano configurarsi come ipotesi di reato e di violazioni dei valori a fondamento della vita della cooperativa
  • Verificare il funzionamento e l’adeguatezza del sistema di responsabilità sia mediante verifiche periodiche dell’adeguatezza del modello organizzativo e del codice di condotta sia attraverso l’esame della applicazione degli strumenti adottati dall’organizzazione.
  • Redigere per l’organo di governo e il collegio sindacale un report sugli esiti dei monitoraggio condotti, offendo proposte di intervento attuabili.
  • Indicare interventi volti al miglioramento del sistema di responsabilità dell’organizzazione.
  • Sottoporre agli organi di governo e di controllo modifiche e miglioramenti del modello organizzativo e del codice di condotta (sviluppando un’azione di interlocuzione e consulenza).

Indicazioni di funzionamento

L’OdV viene convocato dal presidente o su richiesta dei membri che lo compongono. Si riunisce con cadenza definita in relazione alle caratteristiche dell’organizzazione e ai rischi ai quali l’organizzazione è esposta. L’attività dell’OdV viene documentata mediante verbali, relazioni, piani di lavoro, comunicazioni e segnalazioni.

Le indicazioni che orientano il funzionamento dell’OdV sono definite in una specifica linea operativa approvata con deliberazione dell’organo di governo nel momento della sua costituzione. Per indicazioni non contemplate nel sistema di responsabilità amministrava. l’OdV si riferisce ad eventuali linee guida di settore.

L’OdV predispone una relazione periodica per comunicare l’attività condotta, presentare le criticità rilevate e fornire indicazioni per migliorare il sistema di responsabilità.

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