Mainograz

Pensieri, esplorazioni, ipotesi. Un confine incerto tra personale e professionale.

Nuovo reato 231: sfruttamento del lavoro [#AggiornailModello231]


sfruttamento-lavoro-603-bis-cp

Tempo di aggiornare del Modello 231

La legge 199/2016 – Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, (promulgata il 29 ottobre 2016 e entrata in vigore il 04 novembre 2016) è chiara a partire dal titolo: il Legislatore intende contrastare ogni forma di sfruttamento del lavoro e dei lavoratori (in assoluta coerenza con l’art. 1 della Costituzione Italiana), puntando a garantire (in particolare nel settore agricolo con la sua endemica presenza di lavoro nero) azioni di contrasto sul piano civile e penale, e a consentire la confisca dei patrimoni delle aziende che commettono il reato di caporalato, e maggiori controlli da parte degli organi preposti.
La principale novità introdotta dalla legge riguarda la riformulazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (già considerata dall’art. 603-bis del codice penale) che ora contempla anche comportamenti di sfruttamento che fanno leva sullo stato di bisogno e non solo su condotte minacciose, intimidatore o violente.
Per contrastare tali reati viene rafforzato l’istituto della confisca e delle misure cautelari, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, mentre vengono concesse attenuanti nel caso si collabori con le autorità. La legge potenzia anche azioni positive a sostegno e tutela del lavoro agricolo: viene modificata la normativa che ha attivato presso l’INPS la
Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono iscriversi le imprese agricole che sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, che rispettano le norme, non hanno condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, né in materia di imposte sui redditi e sull’IVA, e che non sono state oggetto, nei tre anni precedenti, di sanzioni amministrative (maggiori info sul sito di ISFOL, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qui è possibile scaricare il pdf integrale della legge 199/2016).

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge 199/2016:

Art. 1
Modifica dell’articolo 603-bis del codice penale

1. L’articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art.  603-bis.  (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2)  utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando  del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si  applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a  livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà :
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

Nuova legge, nuovi reati nel perimetro 231

Il Legislatore ha aggiornato il paniere dei reati che comportano responsabilità in sede penale per le organizzazioni. La legge 199/2016 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo) ha determinato la modifica dell’articolo 603-bis del codice penale, che a sua volta è stato inserito nella categoria dei delitti contro la personalità individuale previsti dall’art. 25-quinquies, comma 1, lettera a) del d.lgs. 231/2001.
Infatti l’art. 6 della legge 199/2016 prevede l’integrazione dei casi di responsabilità 231 aggiungendo il delitto di cui all’art. 603-bis del codice penale alle fattispecie già contemplate dall’art. 25 quinquies (articoli 600, 601, 602 rispettivamente riduzione in servitù e schiavitù, tratta e commercio di schiavi e, infine, alienazione e acquisto di schiavi).
Ricordiamo che i reati puniti dall’art. 25-quinquies, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/01 prevedono l’applicazione di sanzioni pecuniarie che vanno da quattrocento a mille quote.

Art. 6
Modifica all’articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti

  1. All’articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del  decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  le  parole:  «e  602,»  sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,».

In considerazione della nuova fattispecie, che potrebbe essere rilevante nell’ambito delle attività svolte da diverse organizzazioni sociali (cooperative, consorzi, associazioni, fondazioni) è opportuno procedere con l’esame di pertinenza ed eventualmente aggiornare il Modello 231 in vigore effettuando la relativa valutazione dei rischi che tale reato possa occorrere nell’ambito delle attività organizzative, e – se valutato necessario – identificare le misure di contrasto al rischio-reato, le figure responsabili di tali misure (anche utilizzando le misure già adottate per situazioni analoghe), ed eventuali azioni di miglioramento.

Aggiornamento del Modello 231: scheda 5R ad hoc per organizzazioni sociali

Per facilitare l’aggiornamento del Modello 231 ho predisposto una scheda delle 5R. Ho cercato di considerare la situazione delle cooperative sociali A e B, del consorzio e della fondazione che seguo in qualità di componente degli organismi di vigilanza di queste organizzazioni. Nel predisporre la scheda ho tenuto presente sorta di situazione ideale delineata per somma di esperienze. La scheda delle 5R non è quindi perfettamente tagliata sulle esigenze della singola organizzazione, ma credo che con uno sforzo contenuto dovrebbe essere facile adattarla alla specifica situazione organizzativa di modo che il Modello 231 vigente possa venire rapidamente aggiornato. Naturalmente mi è assolutamente chiaro che si tratta di un reato il cui rischio di occorrenza è bassissimo. Tuttavia proprio perché può accadere in cooperative che:

  • coinvolgono volontari/e;
  • accolgono tirocini lavorativi o stage formativi;
  • realizzano inserimento al lavoro di persone in condizioni di fragilità;
  • assumono personale avventizio per sostituzioni, particolari picchi di lavoro o per fasi di lavoro stagionali;
  • si servono di personale dipendente da altre organizzazioni per attività che vanno dal servizio ristorazione, al servizio pulizia, dal servizio infermieristico ad altri servizi complementari;
  • gestiscono personale dipendente che opera in altre organizzazioni sia applicando l’articolo 12 della legge 68/1999, sia curando in alcune regioni i lavori di pubblica utilità (per la verità mi aspetto che presto alle cooperative sociali di tipo B venga chiesto di gestire le attività lavorative di persone richiedenti asilo).

insomma, almeno per queste ragioni, conviene enumerare e riconsiderare la somma di presidi missi in campo nell’operatività. Presidi contro il rischio-reato, cioè risposte organizzative che devono venire curate affinché l’organizzazione sia consapevole di operare ed effettivamente operi con correttezza, scongiurando così il rischio di commettere il reato di cui all’articolo 603-bis del codice penale.

Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001)

Reato

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)
Inserito nell’art. 25 quinquies “Reati contro la personalità individuale” del d.lgs 231/2001.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all´orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all´aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l´aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Rischi

Benché il rischio di commissione del reato di cui all’art. 603-bis non appaia elevato, tuttavia la nostra organizzazione ha ritenuto di considerare il reato nell’ambito del proprio Modello 231 e di procedere all’introduzione o al richiamo di specifici presidi di contrasto.
Le aree nelle quali vi possono essere rischi di attivare rapporti di lavoro non corretti sono le seguenti:

  • rapporti di lavoro dipendente,
  • rapporti di collaborazione,
  • rapporti di formazione sul campo
  • collaborazione a titolo di volontariato
  • percorsi o tirocini con obiettivi di reinserimento lavorativo
  • attività di alternanza scuola-lavoro
  • attività di formazione, volontariato o tirocinio rivolti a persone richiedenti asilo
  • attività di gestione di lavoratori di pubblica utilità per conto di amministrazioni locali

Risposte organizzative

Presidi, procedure, protocolli istruzioni e sistemi già adottati e resi operativi nella nostra organizzazione

La nostra organizzazione ha adottato un Codice etico e di comportamento 231 che vincola rispetto sostanziale di lavoratori e lavoratrici e disciplina le condizioni di lavoro e vieta ogni forma di sfruttamento delle persone e del lavoro. Il Codice etico e di comportamento 231 disciplina inoltre le possibili forme di collaborazione nell’ambito delle attività svolte dalla nostra organizzazione chiarendo che nessuna forma di collaborazione può avvenire al di fuori di una convenzione generale con l’ente inviante e in assenza di un progetto individuale sottoscritto da tutte le parti interessate, incluse le persone che svolgono forme di collaborazione presso la nostra organizzazione.
Il Codice etico e di comportamente 231 viene consegnato a tutte le persone che collaborano con la nostra organizzazione, viene illustrato e fatto sottoscrivere.

La nostra organizzazione inoltre come prescritto dalla legge ha adottato in assemblea un regolamento organizzativo che recepisce il dettato del CCNL e applica e integra con condizioni migliorative il CCNL del settore di riferimento.

La nostra organizzazione ha disciplinato il reclutamento, la selezione, la gestione e la dimissione del personale, di volontari e di tirocinanti attraverso specifiche istruzioni operative collocate nell’ambito del sistema qualità ISO9001:2008 (ISO9001:2015).
Nessun rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di formazione mediante tirocini, di attività di volontariato avviene in assenza di specifica formalizzazione sottoscritta dalla persone interessate e da rappresentanti titolati delle nostra organizzazione.
La procedura e le istruzioni adottate prevedono la disgiunzione dei poteri nei processi di reclutamento, selezione e inserimento al lavoro (diverse figure con specifiche responsabilità intervengono nel percorso di reclutamento e selezione). Le procedure e le istruzioni adottate prevedono inoltre sempre l’identificazione una figura di riferimento (responsabile, referente, coordinatore) e la possibilità di segnalare ogni situazione avvertita come non rispettosa.
Per le segnalazioni è richiesto di fare riferimento al responsabile del personale, degli inserimenti lavorativi e delle attività di volontariat).

La nostra organizzazione attraverso la figure del referente/coordinatore consegna/invia/espone il piano delle ore di lavoro e dei turni a ciascun/a dipendente.La nostra organizzazione ha inoltre attivato un dispositivo per la rilevazione delle presenze (budget, uso dello smartphone, altro) così che le ore di lavoro svolto siano registrate e tracciate per poter venire corrisposte ed esposte ai committenti.

I procedimenti disciplinari vengono stabiliti nel rispetto scrupoloso del CCNL, del Regolamento di organizzazione e del Sistema Sanzionatorio Disciplinare previsto dal Modello 231.

Per ciò che concerne gli aspetti legati alla sicurezza si rimanda alla Scheda 5R relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25 septies d.lgs. 231/2001).
Sempre in tema di sicurezza l’OdV inoltre effettua annualmente il controllo di quanto previsto dall’art. 30 del d.lgs. 81/2008.

Responsabilità

La responsabilità di controllare il rispetto delle disposizione interne relative alle condizioni di lavoro e delle forme di collaborazione è affidata a:

  • direttore generale,
  • direttore delle risorse umane
  • figure di coordinamento
  • responsabile delle compliance
  • responsabile del sistema integrato qualità e sicurezza

Si ribadisce che chiunque rilevi condizioni o rapporti di lavoro irrispettosi delle persone e del codice di comportamente è tenuto a segnalarlo alle figure di coordinamento o di direzione, o anche inviando attivando l’OdV mediante la mail reperibile sul sito dell’organizzazione, nello spazio riservato al Modello e al Codice 231.

Revisioni

È in corso la revisione del contratto tra l’organizzazione e le famiglie che accedono al Servizio Sportello Badanti. Il contratto verrà portato all’attenzione del CdA entro il 31 marzo 2017.

È in corso un riesame generale delle convenzioni con le associazioni di volontariato con le quali la nostra organizzazione collabora per attività di volontariato.

È al vaglio l’implementazione della procedura prevista dall’articolo 11 (comma 7) e dall’art. 12 della legge 68/1999 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili, per l’affidamento di commesse di lavoro da a parte di imprese private alla nostra organizzazione, per verificarne la correttezza.

La direzione ha fra i propri obiettivi strategici la valutazione della possibilità che – in occasione della passaggio alla norma ISO9001:2015 venga implementato un sistema integrato con la qualità.

È allo studio l’armonizzazione fra le modalità di irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento organizzativo e quelle previste dal Sistema Sanzionatorio Disciplinare previsto dal Modello 231.

È al vaglio l’opportunità/possibilità di estendere il tesserino di riconoscimento e il badge anche alle persone che svolgono attività di tirocinio e di volontariato.

Ciascuna organizzazione, in seno alla direzione o al CdA, con il supporto del/la referente interno/a 231, può valutare l’opportunità di integrare le schede delle 5R esistenti (introducendo il reato di cui all’art. 603-bis) o di recepire (adattandola alle proprie caratteristiche) la scheda sopra proposta.
In occasione della prossima seduta di vigilanza, anche con il supporto dell’OdV, sarà opportuno in ogni caso procedere:

  • alla verifica di pertinenza del reato;
  •  alla valutazione dei rischi nello specifico contesto organizzativo;
  • a valutare e riepilogare le risposte di contrasto già adottate dall’organizzazione;
  • a riconsiderare le responsabilità rispetto alle azioni di contrasto del rischio reato nelle diverse articolazioni organizzative;
  • a ponderare l’opportunità di revisioni volte a migliorare l’efficacia del Modello 231 adottato, volte cioè a potenziare l’operatività dell’organizzazione e contemporaneamente a migliorare le difese contro i rischi-reato (nella logica di collegare, mettere in sinergia, integrare l’attenzione alla qualità, alla sicurezza, al lavoro, all’ambiente e alla legalità).

Dai, lascia un commento ;-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 15 February 2017 by in Responsabilità in pratica and tagged , , .

Responsabilità 231/2001. Una sfida per la cooperazione sociale

La fatica di scrivere (ebook a 0,99)

Writing Social Lab 2.0 (free ebook)

Le scritture di restituzione (ebook a 1,99)

Formare alla responsabilità sociale (free ebook)

Avvicendamenti (in libreria)

La carta dei servizi (in libreria)

Archives

Mainograz

Mainograz non raccoglie cookies di profilazione

Mainograz è il blog professionale di Graziano Maino, consulente di organizzazioni e network, professionista indipendente (legge 4/2013).

Scopo di questo blog è esprimere il mio punto di vista su questioni che reputo interessanti e discuterne con chi ha piacere di farlo.

Non raccolgo informazioni di profilazione sulle persone che visitano il blog Mainograz.

Tutte le statistiche sulla fruizione del blog Mainograz (ad esempio sulle pagine visitate e sugli argomenti ricercati) mi vengono fornite in forma anonima e aggregata da Wordpress.com.

Anche i commenti possono essere espressi senza dichiarare la propria identità. Mi riservo solo di verificare il contenuto del primo commento, che se accolto, consente poi di commentare liberamente.

Visitors

  • 504,793 visite da dicembre 2009
%d bloggers like this: